Dopo il “bonus di € 200,00” erogato nel mese di luglio, il legislatore ha previsto, l’erogazione di un’ulteriore una tantum di importo pari a € 150,00 per far fronte alla spinta inflazionistica e al caro bollette.
La nuova indennità spetterà ai lavoratori una sola volta, anche se titolari di più rapporti di lavoro, non sarà cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituirà reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.
L’erogazione della nuova una tantum sarà erogata dal datore di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 ai soli lavoratori che avranno un imponibile previdenziale dello stesso periodo paga non eccedente l’importo di € 1.538,00.
L’erogazione avverrà in via automatica previa presentazione da parte dei lavoratori di apposita autocertificazione con cui dovranno dichiarare:
- di non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, o di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- di non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza.
- di non aver chiesto ad altri datori di lavoro , se il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro, lo stesso bonus
Quest’ultime categorie, infatti, non riceveranno il bonus dal datore di lavoro, ma d’ufficio direttamente dall’Inps, come stabilito dallo stesso D.L. 144/2022 all’articolo 19.
Al fine di agevolare l’adempimento da parte dei lavoratori e datori di lavoro, si segnala che l’Istituto Previdenziale, con il messaggio Inps n. 3806, ha fornito un fac-simile della dichiarazione da compilare.
L’indennità sarà riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS, in virtù, ad esempio, degli eventi tutelati di CIGO, CIGS, FIS o di congedo parentale.
Potranno beneficiare dell’indennità anche altre categorie di soggetti, per cui il bonus potrà essere riconosciuto d’ufficio da parte dell’ente o previa presentazione di apposita domanda telematica.
Percepiranno in via automatica l’indennità da parte dell’INPS:
• titolari di trattamenti pensionistici corrisposti dall’INPS;
• nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;
• lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum dei 200,00 € che abbiano un rapporto di lavoro attivo alla data del 23.09.2022;
• percettori di indennità di disoccupazione (NaSpI; DIS-COLL; indennità di disoccupazione agricola).
Saranno invece tenuti a presentare apposita domanda telematica:
• lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL n. 73/2021;
• lavoratori autonomi privi di partita IVA o collaboratori coordinati e continuativi che abbiamo avuto un reddito nell’anno 2021 di importo inferiore ai 20.000 €;
• lavoratori cosiddetti “precari” (stagionali, a tempo determinato, intermittenti, lavoratori ex-ENPALS), che possano vantare un minimo di 50 giornate di contribuzione per l’anno 2021 e non superino il limite reddituale di € 20.000,00 relativo allo stesso anno. Precisiamo al riguardo che qualora tali categorie di lavoratori abbiano un rapporto di lavoro attivo nel mese di novembre, percepiranno l’indennità direttamente da parte del proprio datore di lavoro.