ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITÀ ESCLUSIVAMENTE DOPO IL PARTO

Photo by Juan Encalada on Unsplash

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E’ riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro anche esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente aziendale attestino l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Per poter esercitare la facoltà occorre l’attestazione del medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e, ove presente, del medico competente aziendale, che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino al parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta, da acquisirsi da parte della lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza. Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto sono idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi 5 mesi.

Le predette attestazioni devono essere prodotte al datore di lavoro e all’Inps entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo il caso della flessibilità). Se prodotte all’Inps oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza. Ad esempio: gestante che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto (30 giugno 2019) a fronte di certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto (26 giugno 2019). La durata del congedo di maternità va dal 26 giugno 2019 al 26 novembre 2019, mentre il periodo indennizzato dal 30 giugno 2019 al 26 novembre 2019. I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26 giugno 2019) e il giorno prima del parto (29 giugno 2019) sono conteggiati nel congedo di maternità, ma non possono essere indennizzati, in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

Durante la fruizione della flessibilità è possibile prolungare ulteriormente la propria attività lavorativa utilizzando la facoltà di fruire della maternità dopo il parto.

In caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta e, nello specifico, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, essendo il congedo di maternità già fruito totalmente dopo il parto, si applicano le disposizioni generali sui parti prematuri più favorevoli per la lavoratrice, in quanto ricomprendono anche i giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei 2 mesi ante partum. Pertanto, l’opzione della lavoratrice, eventualmente già esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto sarà considerata come non effettuata.

La lavoratrice che fruisca della flessibilità, continuando a lavorare nell’ottavo mese di gravidanza, può comunque scegliere, nel corso di tale mese, di fruire del congedo di maternità dopo il parto, fermo l’obbligo di attestare, entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute.

La facoltà vale anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata. L’indennità di maternità spetta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, pertanto la predetta facoltà è opzionabile dalle sole lavoratrici che vogliano astenersi dal lavoro, le quali devono produrre al proprio committente (e non all’Inps) la documentazione medica acquisita nel settimo mese di gestazione. Ai fini della sola erogazione dell’indennità, invece, le lavoratrici devono comunicare all’Inps, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, per individuare il periodo di riferimento nel quale verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, che coincide con i 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto.

Al pari delle lavoratrici dipendenti, anche quelle iscritte alla Gestione separata che stiano usufruendo della flessibilità, possono avvalersi, nel corso dell’ottavo mese, dell’ulteriore facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, senza obbligo di produrre all’Inps la documentazione medica, che dovrà, quindi, essere prodotta soltanto al proprio committente.

Domanda

La scelta di avvalersi della facoltà deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione. Si rammenta che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito Inps (con PIN dispositivo), tramite patronato oppure tramite Contact center. La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente all’Inps o spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.