Cambia lo smartworking dal 1° Settembre 2022

Photo by Chris Barbalis on Unsplash

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Dal 1° settembre, cessa la disciplina agevolata per lo smartworking in cui era sufficiente la comunicazione unilaterale dell’azienda ai lavoratori per attivare lo smart working. Serve un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, nel quale si indicano i termini e le condizioni per lo svolgimento dello smartworking. Non sarà neppure sufficiente aver stipulato un accordo collettivo aziendale sull’argomento. Le aziende che non hanno siglato gli accordi individuali, dunque, dovranno tornare al lavoro in presenza o procedere alle necessarie intese con i lavoratori.

La comunicazione semplificata al Ministero del lavoro rimane, infatti l’accordo individuale, obbligatorio dal 1° Settembre, non dovrà più essere caricato sul portale del Ministero del Lavoro.

Dal 1° settembre 2022 i nominativi dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working devono essere comunicati in via telematica al ministero del Lavoro, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, compilando un modulo da trasmettere in via telematica in caso di inizio, modifica o cessazione del periodo di lavoro agile. Nel modello è richiesta l’indicazione della tipologia (a termine o a tempo indeterminato), la data di sottoscrizione, quella di inizio della prestazione agile e quella di cessazione. La comunicazione al ministero deve essere effettuata dalle aziende entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell’accordo individuale. In sede di prima applicazione delle nuove modalità l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare l’accordo individuale per cinque anni. Qualora lo smartworking, già iniziato in periodo pandemico e già comunicato in maniera semplificata al Ministero, prosegua oltre il 1° Settembre non sarà necessario rifare una nuova comunicazione, (salvo naturalmente le ipotesi di modifica o cessazione) sarà indispensabile però stipulare l’accordo individuale, senza di esso la prestazione in modalità agile non potrà proseguire oltre il 31 agosto.

L’accordo individuale, disegna la modalità di lavoro secondo le necessità della singola azienda secondo l’organizzazione utile anche al singolo ufficio. Nell’accordo dovrà essere indicato: i giorni in cui si svolge il lavoro da remoto, le fasce di reperibilità o contattabilità durante la prestazione da remoto, eventuali momenti della giornata in cui si renda necessario svolgere determinate attività, la disponibilità a riunioni in videoconferenza, le modalità con cui può essere disposto il richiamo in presenza per esigenze particolari, le misure per garantire il diritto alla disconnessione, i riposi, ecc…. Un vero ultreriore contratto di lavoro che ha la necessità, per essere stipulato, di approfondire diversi temi soprattutto legati all’organizzazione del lavoro aziendale e alle modalità di gestione dei flussi di informazione all’interno dell’azienda.