BONUS 200 EURO

Photo by Juan Encalada on Unsplash

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Nel mese di luglio 2022 avverrà l’erogazione del bonus di 200 euro contro il caro vita previsto dal Decreto aiuti. Riceveranno il bonus non solo i dipendenti, ma anche i pensionati, disoccupati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile. Tra i destinatari della misura, anche autonomi e professionisti; tuttavia, per queste categorie bisognerà̀ ancora attendere il decreto attuativo. I datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di luglio, la somma di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato della riduzione di 0.8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a loro carico . Tale importo verrà̀ compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile, in modo similare alla procedura prevista per l’indennità̀ di malattia.

E’ imminente la pubblicazione di una circolare Inps, ci riserviamo pertanto di aggiornare o integrare la presente informativa dopo la sua pubblicazione da parte dell’istituto.

LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

L’indennità̀ una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà̀ erogata dai datori di lavoro con la mensilità̀ del mese di luglio 2022. Spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza al mese di luglio 2022 con esclusione dei lavoratori domestici.
I requisiti che consentono al lavoratore di beneficiare dell’indennità̀ una tantum di 200 euro sono quelli relativi alla decontribuzione di 0,8 punti percentuali prevista a favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il datore di lavoro procederà automaticamente al riconoscimento dell’indennità̀, tuttavia, è indispensabile che il lavoratore compili una preventiva dichiarazione in cui dichiara di non essere titolare di un trattamento pensionistico e del reddito di cittadinanza.
L’indennità̀ una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. È quindi ancora più importante il rilascio della dichiarazione da parte del dipendente  affinché i datori di lavoro si cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200 euro che comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai fini contributivi da parte dell’Inps. Qualora infatti il rapporto di lavoro dovesse nel frattempo cessare  il recupero dell’istituto verrà̀ effettuato nei confronti dei datori di lavoro in modo proporzionale, per cui sarà poi quest’ultimo a dover recuperare l’indebito nei confronti dell’ex dipendente con tutte le difficolta che ne conseguono.
L’indennità̀ di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro. Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l’indennità̀ spetterà̀ nella misura intera.
Nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio 2022, il datore di lavoro non sarà in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito per il riconoscimento del Bonus; dovrà essere chiarita la modalità con cui il datore di lavoro potrà conoscere la situazione del nuovo dipendente , con autocertificazione?, comunicazione dell’Inps? si auspicano quindi chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.
L’indennità̀ una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

al seguente link (Dichiarazione bonus 200 euro) trovate la dichiarazione da stampare e far firmare ai dipendenti a tempo indeterminato, attenzione stampare e consegnare anche la seconda pagina con gli articoli della legge

PENSIONATI

L’indennità̀ di 200 euro una tantum spetta a favore dei soggetti pensionati che possano vantare congiuntamente i seguenti requisiti:
–      essere residenti in Italia;
–      essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
–      essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000,00.
Danno diritto al bonus i trattamenti:
–      di pensione o assegno sociale;
–      di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
–      trattamenti di accompagnamento alla pensione.
L’indennità verrà riconosciuta automaticamente dall’Inps o dall’Ente previdenziale
individuato dall’Inps attraverso il casellario centrale dei pensionati.
Al fine di determinare il reddito fiscale 2021, sono espressamente esclusi:
–      i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
–      il reddito di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

LAVORATORI DOMESTICI

L’indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022.
L’erogazione è effettuata dall’Inps direttamente al lavoratore previa domanda.

L’INDENNITA’ VERRA’ RICONOSCIUTA DIRETTAMENTE DALL’INPS AI SOGGETTI CHE SI TROVANO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

–      PERCETTORI di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità̀ di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

–      TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022.
Sono previsti gli ulteriori requisiti:
·  iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
·  non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all’indennità̀ di 200 euro;
·  non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
·  un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

–      Lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità̀ per i LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT ai sensi dell’articolo 10, commi da 1 a 9 ex D.L. n. 41/2021.

–      TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l’indennità d’ufficio nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza.
È, tuttavia, necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità̀ di cui all’articolo 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai commi da 1 a 16 dell’articolo 32 del decreto.

L’INDENNITA’ VERRA’ RICONOSCIUTA DALL’INPS , PREVIA DOMANDA DELL’INTERESSATO, AI SOGGETTI CHE SI TROVANO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

–      LAVORATORI STAGIONALI
–      LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
–      LAVORATORI INTERMITTENTI
per tutti questi lavoratori è richiesto che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l’indennità̀ è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

–      LAVORATORI AUTONOMI, PRIVI DI PARTITA IVA, NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Condizioni per godere del beneficio sono:
·         l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021;
·         essere iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 al 18 maggio 2022.

–      INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO
Condizioni per godere del beneficio sono:
·         reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;
·         titolari di partita IVA attiva;
·         iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

–      LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

TEMPI DI EROGAZIONE

Tutte le indennità̀ per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, salvo quelle a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, dei lavoratori domestici e dei titolari di reddito di cittadinanza saranno erogate successivamente all’invio delle denunce contributive del mese di luglio 2022 da parte dei datori di lavoro.