Nuove modalità di richiesta di Assegni al Nucleo familiare

 

Apri la comunicazione da consegnare ai dipendenti

Photo by Markus Spiske on Unsplash

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Dal 1 Aprile di quest’anno i dipendenti che devono richiedere gli Assegni per il Nucleo Familiare lo potranno fare solo on line.

Non è più possibile consegnare la domanda cartacea al datore di lavoro, anche per coloro che dovranno rinnovare la richiesta per gli ANF dal 1 Luglio p.v.

La domanda potrà essere presentata :

  • Direttamente dal dipendente con le proprie credenziali sul sito dell’Inps e cioè se in possesso di uno dei seguenti metodi di autenticazione di identità:
    • Codice SPID almeno di livello 2
    • Carta Nazionale dei Servizi
    • Pin dispositivo
  • Tramite un intermediario abilitato. A questo proposito il nostro Studio è disponibile ad inserire la domanda, se interessati siete pregati di prendere contatto al numero 055663901.

L’INPS provvederà alla relativa istruttoria ed alla quantificazione, giornaliera e mensile, dell’importo teoricamente spettante.

Al lavoratore richiedente saranno inviati esclusivamente eventuali provvedimenti di reiezione.

Se il dipendente inserirà la domanda da solo sarà suo onere, in ogni caso, visionare l’esito delle domande presentate accedendo con le proprie credenziali presso la specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata, e comunicare l’esito positivo della richiesta al datore di lavoro

Il datore di lavoro provvederà a verificare presso l’Inps gli importi determinati dall’Istituto e ad erogarli in busta paga.

Nel caso in cui il lavoratore chieda gli arretrati, il datore di lavoro potrà conguagliare solo i periodi in cui il lavoratore è stato in forza presso di lui.

Per i nuclei che necessitano dell’autorizzazione il lavoratore, che presenta la domanda di “ANF DIP” , dovrà preventivamente compilare l’apposita sezione nel sito Inps denominata “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).