Nuovi adempimenti – Comunicazione Lavoratori autonomi occasionali

Photo by swabdesign on Unsplash

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Il collegato fiscale alla legge di Bilancio 2022 (L215/2021) ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per gli imprenditori al fine di  “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Il nuovo obbligo  di comunicazione prevede quindi di comunicare preventivamente agli uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro  della provincia interessata dallo svolgimento dei lavori, i dati dei lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. , prima del loro inizio.

L’obbligo di comunicazione, avviene mediante SMS o posta elettronica.

Per adesso la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale .

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto è necessario conservare  una copia della comunicazione.

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, (secondo le indicazioni dell’INL in assenza dei seguenti contenuti minimi la comunicazione sarà considerata omessa):

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico

SCARICA FAC SIMILE COMUNICAZIONE

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

La sanzione amministrativa va da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.