Smart working senza accordo

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Con il Dcpm del 1 Marzo è possibile attivare lo  smart working  senza accordo individuale in tutta Italia e fino al prossimo 31 luglio.

E’ quindi possibile per l’azienda («può essere applicata… dai datori di lavoro») ricorrere alla modalità di lavoro agile senza l’accordo individuale previsto dalla legge  che regola lo smart working. Dunque, anche a fronte delle raccomandazioni che invitano a ridurre le occasioni di contatto fisico tra le persone, le aziende possono decidere di far lavorare i dipendenti fuori dall’azienda. E’ comunque consigliabile inviare ai lavoratori interessati una dichiarazione contenente i dati essenziali della prestazione in lavoro agile.  In questi giorni si dà per scontato che il luogo alternativo sia l’abitazione, tuttavia la normativa sul lavoro agile lascia la possibilità, senza obbligo, di individuare, proprio tramite l’accordo, le sedi alternative in cui svolgere l’attività.

Infatti l’articolo 18 della legge 81/2017 stabilisce che quest’ultima viene eseguita «senza precisi vincoli di orario o di luogo… in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa». Dunque anche in questo momento straordinario si dovrebbe in teoria mantenere una certa alternanza tra presenza in azienda e lavoro svolto altrove. E’ chiaro che se lo scopo è quello di limitare le occasioni di contatto tra soggetti diversi, si potrà ben limitare o annullare le presenze in azienda per lo stretto tempo necessario al coordinamento e/o verifica dei lavori svolti dove sia necessario.

Nonostante non sia necessario l’accordo, il datore di lavoro deve comunque rispettare le disposizioni contenute nella legge 81/2017, a iniviare dall’informativa relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, che però in questo periodo è semplificata. Infatti si può utilizzare il modello standardizzato già messo a disposizione dall’Inail sul suo sito internet e inviarlo al dipendente anche tramite posta elettronica.

Il ricorso allo smart working resta comunque vincolato alle mansioni che devono essere svolte dal lavoratore (ipotizzabile per gli impiegati, meno per gli operai ad esempio), alla dotazione che può essere fornita al dipendente (a iniziare da un personal computer con programmi adeguati e una connessione internet), alle procedure, dotazioni e alla formazione in materia di sicurezza aziendale che l’impresa è in grado di adottare in tempi rapidi, se non l’ha già fatto, dato che in questo modo informazioni anche sensibili escono dal perimetro fisico dell’impresa.