Prime indicazioni sul D.L. Agosto

Photo by Nikos Zacharoulis on Unsplash

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Dopo una lunga attesa è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Agosto contenente una serie di misure per aiutare l’economia e i lavoratori che ancora subiscono le conseguenze dell’epidemia Covid 19.

Il Decreto interviene su tanti aspetti che dovranno essere necessariamente chiariti con delle Circolari esplicative emanate dagli Organi competenti, intanto proviamo a dare un primo riepilogo delle norme principali che riguardano le imprese ed i lavoratori.

 

INTEGRAZIONI SALARIALI

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del Covid 19 potranno far ricorso a ulteriori 9 settimane, più ulteriori 9 con particolari condizioni che vedremo più avanti, nel periodo 13 luglio 2020 – 31 Dicembre 2020. I periodi precedentemente richiesti ed autorizzati che si collocano successivamente al 12 luglio sono ricompresi nelle prime nove settimane alle quali si potrà accedere senza particolari formalità se non quelle previste sin’ora dalle leggi e i decreti che si sono susseguiti.

Una volta terminate le prime 9 settimane il datore di lavoro potrà accedere alle ulteriori nove, per le quali è previsto il pagamento di un contributo addizionale da calcolarsi sulle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore per le ore perse con l’integrazione salariale, quindi non sulla retribuzione erogata dall’Inps ma su quella che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato.

La percentuale del contributo è determinata in base al raffronto tra il fatturato dei primi 6 mesi dell’anno 2019 e il corrispondente periodo dell’anno 2020:

  • 18%  se l’azienda non ha avuto calo di fatturato
  •  9%  se l’azienda ha avuto un calo del fatturato minore del 20%
  •  0% se l’azienda ha avuto un calo del fatturato maggiore o uguale al 20%

Il calo del fatturato è autocertificato dal datore di lavoro in fase di presentazione della domanda di Integrazione. Le domande si presentano entro la fine del mese successivo al periodo di Integrazione, i periodi iniziati dal 13 al 31 Luglio potranno essere richiesti entro il 30 Settembre.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER  AZIENDE  CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai datori di lavoro che che non richiedono i nuovi trattamenti  di integrazione salariale previsti, e che ne hanno usufruito a maggio e giugno 2020, e’ riconosciuto l’esonero dal  contributo a carico azienda con esclusione dei  premi  e contributi dovuti  all’INAIL,

  • per massimo quattro mesi,
  • da utilizzare entro il 31  dicembre  2020,
  • nei  limiti  del doppio delle ore di integrazione salariale gia’ fruite in maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro che ne usufruiscono si applicano i divieti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsti dal decreto. La violazione del divieto di licenziamento comporta  la revoca dall’esonero contributivo  con  efficacia  retroattiva e l’impossibilita’ di presentare domanda di integrazione salariale. L’esonero e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale dovuta.

L’efficacia di questa specifica norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. L’applicazione dell’esonero necessità una serie di chiarimenti pratici che si spera giungano velocemente con una circolare esplicativa.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Ai datori che assumono, dal 15 Luglio 2020 al 31/12/2020, lavoratori subordinati a tempo  indeterminato,  con esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti  di  lavoro domestico e del settore agricolo, e’ riconosciuto,

  • l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,  con esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all’INAIL,
  • Per un periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti  dall’assunzione,
  • nel  limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060  euro  su  base  annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i  lavoratori  che  abbiano  avuto  un contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero e’ riconosciuto anche  nelle trasformazioni  del  contratto  di   lavoro   subordinato da   tempo determinato in contratto a tempo  indeterminato  ed e’  cumulabile con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione previdenziale dovuta.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Per le assunzioni a tempo determinato  o  con contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli stabilimenti termali spetta un esonero contributivo, alle stesse condizioni dei contratti a tempo indeterminato, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad un massimo di tre mesi.

PROROGHE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Fino al 31/12/2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per una sola volta, fermo restando il limite dei 24 mesi e per massimo 12 mesi, senza le causali previste dalle norme sui contratti a termine.

DIVIETO DI LICENZIAMENTI  COLLETTIVI  E   INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

E’ preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo se

  • non hanno usufruito di tutte le settimane di integrazione salariale previste
  • Se usufruiscono degli esoneri contributivi

Le uniche eccezioni previste sono le seguenti:

  • Cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa,  conseguente  alla  messa  in liquidazione della  societa’  senza  continuazione,  anche  parziale, dell’attivita’,
  • nel caso in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita’  che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.,
  • nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  piu’  rappresentative  a  livello   nazionale,   di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
  • In caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l’esercizio  provvisorio  dell’impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione.

Il decreto in oggetto prevede altre misure in ambito lavorativo che non abbiamo preso, per adesso,  in considerazione perché rivolte a settori specifici, come Agricoltura, settore Aereo etc, o per regolare situazioni particolari, come l’aumento delle mensilità per coloro che percepiscono la Naspi piuttosto che per regolare ancora il reddito di Emergenza, e altro. In questo articolo abbiamo voluto fare un focus sugli elementi che ci sono sembrati più di carattere generale e che quindi abbiano una immediata importanza per molti.