Dopo una lunga attesa è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Agosto contenente una serie di misure per aiutare l’economia e i lavoratori che ancora subiscono le conseguenze dell’epidemia Covid 19.
Il Decreto interviene su tanti aspetti che dovranno essere necessariamente chiariti con delle Circolari esplicative emanate dagli Organi competenti, intanto proviamo a dare un primo riepilogo delle norme principali che riguardano le imprese ed i lavoratori.
INTEGRAZIONI SALARIALI
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del Covid 19 potranno far ricorso a ulteriori 9 settimane, più ulteriori 9 con particolari condizioni che vedremo più avanti, nel periodo 13 luglio 2020 – 31 Dicembre 2020. I periodi precedentemente richiesti ed autorizzati che si collocano successivamente al 12 luglio sono ricompresi nelle prime nove settimane alle quali si potrà accedere senza particolari formalità se non quelle previste sin’ora dalle leggi e i decreti che si sono susseguiti.
Una volta terminate le prime 9 settimane il datore di lavoro potrà accedere alle ulteriori nove, per le quali è previsto il pagamento di un contributo addizionale da calcolarsi sulle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore per le ore perse con l’integrazione salariale, quindi non sulla retribuzione erogata dall’Inps ma su quella che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato.
La percentuale del contributo è determinata in base al raffronto tra il fatturato dei primi 6 mesi dell’anno 2019 e il corrispondente periodo dell’anno 2020:
- 18% se l’azienda non ha avuto calo di fatturato
- 9% se l’azienda ha avuto un calo del fatturato minore del 20%
- 0% se l’azienda ha avuto un calo del fatturato maggiore o uguale al 20%
Il calo del fatturato è autocertificato dal datore di lavoro in fase di presentazione della domanda di Integrazione. Le domande si presentano entro la fine del mese successivo al periodo di Integrazione, i periodi iniziati dal 13 al 31 Luglio potranno essere richiesti entro il 30 Settembre.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Ai datori di lavoro che che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti, e che ne hanno usufruito a maggio e giugno 2020, e’ riconosciuto l’esonero dal contributo a carico azienda con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
- per massimo quattro mesi,
- da utilizzare entro il 31 dicembre 2020,
- nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale gia’ fruite in maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori di lavoro che ne usufruiscono si applicano i divieti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsti dal decreto. La violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilita’ di presentare domanda di integrazione salariale. L’esonero e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’efficacia di questa specifica norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. L’applicazione dell’esonero necessità una serie di chiarimenti pratici che si spera giungano velocemente con una circolare esplicativa.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Ai datori che assumono, dal 15 Luglio 2020 al 31/12/2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, e’ riconosciuto,
- l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
- Per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione,
- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero e’ riconosciuto anche nelle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ed e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali spetta un esonero contributivo, alle stesse condizioni dei contratti a tempo indeterminato, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
PROROGHE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Fino al 31/12/2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per una sola volta, fermo restando il limite dei 24 mesi e per massimo 12 mesi, senza le causali previste dalle norme sui contratti a termine.
DIVIETO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
E’ preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo se
- non hanno usufruito di tutte le settimane di integrazione salariale previste
- Se usufruiscono degli esoneri contributivi
Le uniche eccezioni previste sono le seguenti:
- Cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della societa’ senza continuazione, anche parziale, dell’attivita’,
- nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita’ che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.,
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- In caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Il decreto in oggetto prevede altre misure in ambito lavorativo che non abbiamo preso, per adesso, in considerazione perché rivolte a settori specifici, come Agricoltura, settore Aereo etc, o per regolare situazioni particolari, come l’aumento delle mensilità per coloro che percepiscono la Naspi piuttosto che per regolare ancora il reddito di Emergenza, e altro. In questo articolo abbiamo voluto fare un focus sugli elementi che ci sono sembrati più di carattere generale e che quindi abbiano una immediata importanza per molti.