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La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto incentivi strutturali volti a favorire l’occupazione giovanile.
Sono interessati tutti i datori di lavoro del settore privato;
l’esonero spetta con riferimento ai lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata:
- non abbiano compiuto il 30° anno di età (il 35° anno di età solo per le assunzioni avvenute nel 2018);
- non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; a tal fine non incide l’eventuale periodo di apprendistato con altro datore di lavoro non proseguito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione;
L’agevolazione spetta per le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
- assunzioni “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti” di cui al D.Lgs. 23/2015;
- trasformazioni contratti a termine;
- prosecuzione apprendistato (l’agevolazione dura 12 mesi);
Sono esclusi dall’agevolazionei rapporti di apprendistato e di lavoro domestico;
L’ agevolazione spetta per 36 mesi;
Il beneficio consiste in:
- esenzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile (non rientrano nell’agevolazione i premi Inail);
- esenzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 3.000 euro annui (non rientrano nell’agevolazione i premi Inail) per lavoratori assunti entro 6 mesi dall’ottenimento del titolo di studio che hanno effettuato in azienda percorsi di alternanza-scuola lavoro o apprendistato di I e III livello;
Spetta alle seguenti condizioni:
- le condizioni e i principi previsti dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015;
- le regole in materia di regolarità contributiva previste dall’articolo 1 (commi 1175 e 1176), L. 296/2006;
- le norme anti licenziamento previste ad hoc dalla stessa L. 205/2017;
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per gmo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, e dunque a prescindere della mansione svolta;
il licenziamento per gmo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.