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Nella Legge di Bilancio 2018, è stata inserita una norma specifica anche sulle modalità di corresponsione della retribuzione.
Nell’ottica di una sempre maggiore limitazione del contante, si è disposto che, dal prossimo 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possano più pagare retribuzioni o compensi in contanti.
Da questo deriva che non sarà più possibile corrispondere in contanti eventuali anticipi e rimborsi;
il divieto di corresponsione di denaro in contante vale per tutti i rapporti di lavoro, quindi non solo dipendente ma anche per le collaborazioni autonome e per gli amministratori, così come per i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Rimangono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Tali erogazioni, quindi, saranno possibili solo a mezzo delle seguenti modalità:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore/prestatore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Il datore di lavoro che dovesse violare queste disposizioni è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria tra 1.000 e 5.000 euro.
Inoltre la legge di Bilancio prevede che: “La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.