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Photo by Curology on Unsplash

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Tutto quello che si deve sapere per gestire l’emergenza alla luce del DPCM 9 marzo 2020

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, le linee finora adottate, che prevedevano una divisione del Paese in “zone” a diversi regimi di tutela, vengono uniformate per tutto il territorio nazionale,  facendo si che l’Italia è un’intera “zona protetta”.

Precauzioni e comportamenti quindi identici a prescindere dall’area geografica, oltre al divieto, citato al secondo comma, di “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Più nel dettaglio, per quanto riguarda la limitazione agli spostamenti anche “all’interno dei territori”,  il Presidente del Consiglio ha già chiarito che sarà comunque possibile circolare nell’ambito del territorio comunale. Quindi all’interno del proprio comune, sarà possibile recarsi non solo al lavoro, ma per esempio anche a fare la spesa, visitare esercizi commerciali o ristorativi che osservino la distanza interpersonale di un metro o, ancora a titolo esemplificativo, a praticare sport in spazi aperti e sempre mantenendo la distanza di sicurezza.

Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in quanto naturale vettore dell’espansione del virus sul territorio.

Appare quindi pacifico che le  “comprovate esigenze lavorative”, che possono giustificare lo spostamento delle persone fisiche, non debbano necessariamente rivestire il carattere della eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite, alla luce di quanto emerge dalla norma e dai primi chiarimenti di prassi, alle ordinarie esigenze richieste dalle modalità attraverso le quali si è tenuti a rendere la prestazione lavorativa.

Allo stesso modo, non appaiono essere richiesti particolari adempimenti di forma affinché tali esigenze siano dimostrate, potendo essere sufficiente anche la sola autodichiarazione degli interessati, come confermato dal Comunicato Stampa diramato dal Ministero dell’Interno che riporta la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli. Il Ministero ha diffuso un modello utile a tal fine, specificando che l’autodichiarazione potrà essere resa anche estemporaneamente durante la verifica della legittimità dello spostamento, attraverso la compilazione da parte dei cittadini di moduli forniti dalle forze di polizia. E’ anche possibile per il datore di lavoro rilasciare una dichiarazione ai lavoratori in cui si dichiara gli elementi utili a giustificare gli spostamenti per motivi connessi al rapporto di lavoro.

Tale direttiva rammenta che la violazione delle disposizioni sulla mobilità personale, come previsto dall’art. 4, co. 2, del DPCM 8 marzo 2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 c.p., che persegue chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, punendolo con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

La gestione del rapporto di lavoro

E’ evidente che molti datori di lavoro sono in grandissima difficolta perchè all’improvviso si sono trovati senza lavoro e quindi fonti di reddito, questo genera grandi preoccupazioni per il futuro , aumentate dalla mancanza di chiare indicazioni su come poter contrastare queste difficolta. E’ giusto che la priorità sia stata data alla salvaguardia della salute, e purtroppo non tutti siamo coscienti della gravità della situazione medica assistenziale. Adesso però siamo in attesa di provvedimenti economici che possano aiutare le imprese e i lavoratori tutti. Sono attese le misure previste dal governo già annunciate in questo momento.

Intanto alcune considerazioni sul fatto che il DPCM dell’9 marzo 2020  spinge i datori di lavoro a promuovere e favorire la fruizione di ferie e congedi ordinari.

Il decreto si allinea alla giurisprudenza maggioritaria (cfr. ex multiis Sent. Cass. Civ. n. 21918/2014) secondo cui “fermo il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, ai sensi dell’art. 2.109 c.c. l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale”. Infatti, l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 detta dei principi generali di collocazione del godimento delle ferie, distinguendo all’interno del periodo minimo annuo di 4 settimane, goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione e rimandando alla contrattazione collettiva o a normative speciali per ulteriori indicazioni. L’articolo 2109 c.c. nel riferirsi al “periodo annuale di ferie retribuito” esplicita che questo va goduto “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. A prescindere dal ricorso alle misure ordinarie, straordinarie e derogatorie degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro potrà legittimamente affiancare al lavoro agile (non applicabile per figure come i lavoratori coinvolti nei cicli produttivi di lavorazione strettamente industriali, così come per quanto concerne gli operatori di vendita al dettaglio degli esercizi commerciali), il collocamento unilaterale in ferie, specie per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.

Si fornisce di seguito la bozza di comunicazione da consegnare nel caso di dipendenti non fisicamente presenti in azienda a mezzo email PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o, per i dipendenti presenti al lavoro, a mano, con firma per accettazione.

Comunicazione di fruizione delle ferie

Quadro sinottico del DPCM 9.3.2020

Si sintetizza di seguito il quadro sinottico dei provvedimenti disposti dal DPCM 9.3.2020 nell’unica Area nazionale ‘Italia Zona Protetta’:

Sinottico DPCM 9 Marzo