Autorizzazioni in tema di videosorveglianza e controlli a distanza

tanaphong-toochinda-526036

photo by tanaphong-toochinda up Unspalsh

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’istanza con la quale si chiede l’autorizzazione alla DTL per l’installazione delle videocamere deve avvenire prima del montaggio delle stesse, la pratica è complessa e prevede anche il rispetto della normativa sulla privacy.

Il nostro studio è a disposizione per seguire i clienti in tutte le fasi amministrative e tecniche, avvalendosi di personale specializzato dal punto di vista tecnico e conoscendo approfonditamente gli aspetti normativi.

Qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, la procedura di rilascio dell’autorizzazione è più semplice

 

Qualora, in sede ispettiva, vengano rilevati impianti audiovisivi per il controllo dei lavoratori installati senza accordo sindacale o autorizzazione della DTL, la sanzione è di carattere penale e prevede la pena dell’ammenda da € 154,00 a 1.549,00 o con l’arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La violazione dell’art.4 non è esclusa:

  • né quando le telecamere siano solo installate ma non ancora funzionanti;
  • né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori;
  • né dal fatto che il controllo sia discontinuo, perché eseguito in locali ove i lavoratori si trovano solo saltuariamente;
  • neppure dalla circostanza che le telecamere siano “finte”.

Il personale ispettivo che rileva tale reato emette un provvedimento prescrittivo che , deve necessariamente prevedere la rimozione materiale dell’impianto, unico adempimento idoneo a eliminare la violazione accertata. Il termine fissato per l’adempimento non deve essere superiore ai tempi tecnicamente necessari, ma deve essere comunque adeguato, essendo necessario l’intervento di personale specializzato.

Qualora nel periodo di tempo stabilito dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo sindacale o rilasciata l’autorizzazione da parte della DTL, l’ispettore può ammettere il contravventore al pagamento, entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.