Assegno al Nucleo Familiare

Photo by Natalya Zaritskaya on Unsplash

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Dal 1° luglio 2018, decorre il nuovo periodo di erogazione dell’Assegno al Nucleo Familiare in cui si tiene conto dei redditi percepiti nell’anno 2017. Gli importi degli Assegni saranno determinati in relazione alle dichiarazioni che i dipendenti presenteranno al datore di lavoro a partire dalla suddetta data.

La domanda deve essere presentata al proprio datore di lavoro, sul modulo ANF/DIP – Cod. SR16, in tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta sia stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare,  durante il periodo di richiesta dell’Anf, deve essere comunicata entro 30 giorni. (se cambia la composizione del nucleo familiare è necessario barrare la casella “variazione situazione del nucleo familiare dal” )

I moduli devono essere restituiti allo studio firmati, datati e compilati:

  • DAL RICHIEDENTE L’ASSEGNO: a pagina 6 e 7;
  • DAL CONIUGE/PARTE DI UNIONE CIVILE DEL RICHIEDENTE: a pagina 6 (e 7 in caso di richiesta del coniuge del richiedente per il pagamento dell’ANF);
  • DAL DATORE DI LAVORO: a pagina 8.

L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo apposite tabelle predisposte dall’Inps ogni anno che hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Al modulo firmato devono essere ALLEGATI:

  • Alla prima presentazione al datore di lavoro, ogni volta che varia il nucleo familiare, ogni 5 anni un certificato di Stato di Famiglia
  • eventuali autorizzazioni Inps(Mod. ANF. 43) e dichiarazioni del genitore naturale conviventecon i figli (Mod. ANF/FN) laddove necessarie e non già in possesso dello studio;
Ricordiamo che la restituzione della modulistica incompleta o non firmata o in ritardo rispetto all’elaborazione delle buste paga, causerà la sospensione degli assegni dal 1° luglio 2018, salvo il successivo pagamento degli arretrati a pratica compiuta.

Qualora la domanda sia presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Si ricorda che l’Anf spetta per i seguenti componenti del nucleo familiare:

  • il richiedente;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli o equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge/parte di unione civile, minori affidati e nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia; i familiari che non risiedono in Italia fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con l’Italia, secondo quanto stabilito nelle singole convenzioni.

N.B.: gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie.

Non fanno parte del nucleo del richiedente:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di unione civile sciolta dall’unione;
  • il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
  • i figli affidati all’altro coniuge/parte di unione civile o exconiuge (in caso di separazione legale o divorzio);
  • i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
  • i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
  • i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
  • i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a proficuo lavoro;
  • i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati;
  • i genitori e gli altri ascendenti.

Reddito del nucleo familiare

I requisiti essenzialiper avere diritto all’assegno per il nucleo familiare, sono:

  • reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati;
  • non superamento dei limiti reddituali previsti dalle apposite tabelle.
Nelle tabelle A e B del modulo devono essere indicati i redditi Irpef (al lordo di deduzioni e detrazioni d’imposta, oneri deducibili e ritenute erariali, inclusi quelli da prestazioni quali la disoccupazione, la malattia, la cassa integrazione, etc.) e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.

Nei casi di conviventi di fatto con figli che hanno disciplinato i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, si devono indicare i redditi di entrambi i genitori.

Non devono essere dichiarati i seguenti redditi:

  • trattamenti di famiglia dovuti per legge;
  • arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • indennità di trasferta per la parte non soggetta ad imposizione fiscale;
  • Tfr;
  • anticipazioni su Tfr;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie Inail;
  • pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità;
  • indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
  • indennità per i ciechi parziali;
  • indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Casi in cui occorre chiedere preventivamente l’autorizzazione alla sede Inps ed allegarla alla domanda:

  • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
  • figli naturali (propri o del proprio coniuge/parte di unione civile) riconosciuti dall’altro genitore;
  • figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
  • figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • fratelli, sorelle, nipoti;
  • nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
  • familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all’indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
  • familiari residenti all’estero in Stati membri dell’UE o convenzionati;
  • minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
  • caso in cui il coniuge/parte di unione civile del richiedente non legalmente ed effettivamente separato o divorziato o sciolto da unione civile, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità.
Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre all’autorizzazione occorre allegare il modulo ANF/FN.